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Risposta:
La soluzione della specifica questione prospetta invero la piรน ampia problematica se l’obbligo costituzionalmente rilevante di concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacitร  contributiva abbia un significato esclusivamente oggettivo – nel senso di obbligo di adempiere a quanto รจ giustificato dalla capacitร  contributiva – oppure anche soggettivo, nel senso che l’adempimento debba essere compiuto non solo oggettivamente in modo completo, ma altresรฌ dal soggetto che per legge ne ha l’obbligo, escludendosi quindi il trasferimento dell’obbligo ad un soggetto diverso.
Si tratta infatti di chiarire alla luce dell’art. 53 Cost. – la cui natura รจ stata da tempo riconosciuta come imperativa, e quindi come direttamente precettiva – se, a parte le ipotesi in cui vi siano espressi divieti di traslazione da parte di specifiche norme tributarie, sulla individuazione del soggetto passivo dell’imposta possa incidere l’autonomia negoziale privata, neutralizzando cosรฌ gli effetti della capacitร  contributiva.
Con la L. n. 392/1978, il legislatore ha ritenuto di vincolare l’autonomia negoziale dei contraenti soltanto per quanto attinente alla durata del contratto, alla tutela dell’avviamento e alla prelazione, mentre l’ammontare del canone locativo รจ lasciato alla libera determinazione delle parti, che possono ben prevedere l’obbligazione di pagamento per oneri accessori.
La clausola de qua va quindi esaminata alla stregua del complessivo tenore del contratto e non รจ affetta da nullitร  per violazione di norme imperative, nรฉ in particolare per violazione del precetto costituzionale dettato dallโ€™articolo 53 della Costituzione, qualora essa sia stata prevista dalle parti come componente integrante la misura del canone locativo, trattandosi in tal caso di pattuizione da ritenersi in via generale consentita in mancanza di una specifica diversa disposizione di legge (Cass. Civ., Sez. Unite, n. 6882 dell’8.3.2019).