๐๐ ๐ฉ๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฅ๐ ๐๐ข ๐๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐๐๐ฅ ๐๐ ๐๐๐๐๐ซ๐๐ข๐จ ๐๐๐๐: Clausola risolutiva espressa e clausola risolutiva bilaterale: differenza
Clausola risolutiva espressa e clausola risolutiva bilaterale: differenza
Corte di Cassazione, sez. II civile, Sentenza n. 1201 del 21 gennaio 2020
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Qualora un contratto di finanziamento rechi una clausola risolutiva composita, recante circostanze legate allโinadempimento e altre da esso slegate, il giudice deve considerare il tenore delle singole disposizioni invocateย onde stabilire se applicare la disciplina della condizione risolutiva espressa (art. 1456 c.c.) o quella della condizione risolutiva unilaterale ex art. 1353 c.c.
Nel caso di specie, la Corte di merito ha enucleato dalla clausola le uniche due ipotesi non riconducibili a un inadempimento onde qualificare la clausola medesima come condizione risolutiva unilaterale (legata a eventi diversi da un inadempimento e disposta a esclusivo vantaggio e invocabile soltanto dalla parte che aveva concesso il finanziamento); sulla base di questa interpretazione รจ stata ritenuta legittima la risoluzione invocata dallโente finanziatore.
La Corte di Cassazione ribalta tale interpretazione rilevando che, delle numerose ipotesi contemplate dalla clausola risolutiva, solo due non erano riconducibili allโinadempimento dellโimpresa finanziata e che, nel caso di specie -essendo lโevento invocato quale realizzazione della condizione qualificabile come inadempimentoโsi dovesse applicare la disciplina della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. Conseguentemente, la Corte ritiene necessario verificare lโascrivibilitร dellโinadempimento alla colpa dellโimpresa che pativa la risoluzione.
Infine, la Corte ribadisce che – seppure si accogliesse lโinterpretazione della Corte di merito – alla condizione risolutiva unilaterale vada applicato il principio di cui allโ 1359 c.c.; tale norma, nellโinterpretazione della giurisprudenza, impedisce che il contratto possa considerarsi risolto โqualora l’accadimento dell’evento dedotto in condizione sia causalmente ricollegabile a dolo o colpa del contraente a favore del quale la condizione era posta (arg., ex aliis, da Cass., sent. n. 2747 del 1989)โ.
Nel caso di specie, infatti, sono ravvisabili elementi che evidenziano la responsabilitร dellโente finanziatore nella verificazione dellโevento (accettazione del comportamento dellโimpresa finanziata, ritardo nellโerogazione del finanziamento).