๐๐ ๐ฉ๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฅ๐ ๐๐ข ๐๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐๐๐ฅ ๐๐ ๐ ๐๐ง๐ง๐๐ข๐จ ๐๐๐๐ – Espropri – La plenaria sulla rinuncia abdicativa e l’acquisizione sanante
Espropri – La Plenaria sulla rinuncia abdicativa e l’acquisizione sanante
Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, n. 2 del 20 gennaio 2020
#rinunciaabdicativa #42bis #espropriazioni
Lโaffermazione del principio di legalitร
Segnalazione dโobbligo di questa interessante Sentenza dell’Adunanza Plenaria che chiude il dibattito (o almeno si spera) sullโammissibilitร della rinuncia abdicativa nelle fattispecie in cui puรฒ essere applicato lโart. 42 bis del Testo unico delle espropriazioni(d.P.R. n. 327-2001).
Al fine di evitare la restituzione del bene irreversibilmente trasformato nonostante lโillegittimitร (o la mancata conclusione) del procedimento espropriativo e una volta divenuto inapplicabile il controverso istituto della cd. accessione invertita, un noto orientamento giurisprudenziale ha fatto ricorso appunto all’istituto della rinuncia abdicativa. In particolare, si riteneva che la richiesta del risarcimento del danno da parte del soggetto il cui bene era stato trasformato implicasse la rinuncia alla proprietร del bene che passava, quindi, all’autoritร espropriante.
La Plenaria sostiene che tale tesi non sia (piรน) accettabile nella misura in cui esiste uno strumento provvedimentale tipico per determinare il passaggio della proprietร allโespropriante che รจ, appunto, lโacquisizione di cui allโart. 42 bis cit.
In tal senso, si rileva che la previsione di uno strumento alternativo e atipico, qual รจ la rinuncia, che comporti la perdita della proprietร in capo al privato ricadrebbe nei vizi che hanno indotto a ritenere la occupazione acquisitiva contraria alla Convenzione Europea – in particolare per quanto riguarda l’art. 1 del primo protocollo Addizionale (ex multis, sentenza CEDU 17 novembre 2005) โ e, conseguentemente, alla Costituzione.
Inoltre, la soluzione appare incompatibile con il rispetto del principio di legalitร . Rammenta, in proposito, il Supremo Consesso che โai sensi dellโart. 42, commi 2 e 3 Cost., la proprietร privata รจ riconosciuta e garantita dalla legge (che, peraltro, โne determina i modi di acquistoโ) e puรฒ essere, โnei casi preveduti dalla leggeโ, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generaleโ. Ebbene, โla rinuncia abdicativa non costituisce uno dei casi previsti dalla leggeโ.
La rinuncia abdicativa, infine, si sostanzierebbe nellโinammissibile attribuzione al proprietario del bene di una sorta di diritto potestativo idoneo a trasferire la proprietร allโamministrazione espropriante previa corresponsione del risarcimento del danno, cosรฌ eliminando la possibilitร di scelta che lโart. 42 bis cit. attribuisce allโamministrazione.
La conclusione รจ che lโapplicabilitร della rinuncia abdicativa poteva essere accettata nellโincerto quadro ordinamentale previgente, ma non dopo che รจ stato introdotto nellโordinamento un istituto tipico, tale, peraltro, da evitare i dubbi di costituzionalitร (Corte costituzionale 30 aprile 2015, n. 71) in cui erano incorsi i primi tentativi di evitare la restituzione del bene trasformato irreversibilmente.
Conseguentemente, neppure la compresenza di una Sentenza di condanna al risarcimento e del relativo atto di liquidazione comporta il trasferimento della proprietร .
Lโunica possibilitร per trasferire la proprietร al di fuori dello schema dellโart. 42 bis T.U. Espr. resta quella di stipulare un contratto di natura transattiva.
Argomenti sistematici che escludono lโeffetto acquisitivo
La Plenaria va oltre e contesta lโammissibilitร logico-giuridica della rinuncia abdicativa in simili fattispecie a prescindere dalla specifica tematica delle โespropriazioni indiretteโ e della loro compatibilitร con la CEDU (e con la Costituzione).
Si afferma che la rinuncia abdicativa รจ istituto che puรฒ, al piรน, comportare la perdita della proprietร in capo al rinunciante, ma non lโacquisizione da parte dellโautoritร espropriante. Lโeventuale rinuncia abdicativa alla proprietร di un immobile, infatti, comporta che lโimmobile venga acquisito a titolo originario dallo Stato, mentre non puรฒ comportare un trasferimento a un soggetto pubblico determinato (lโautoritร espropriante).
Inoltre, la mera richiesta risarcitoria non puรฒ comportare che implicitamente si dia per acquisita la volontร abdicativa: per un verso, la teorica degli atti impliciti, di matrice pubblicistica, non puรฒ trovare piena applicazione per gli atti di un privato e, per altro verso, non รจ detto che la volontร di vedere riparato un illecito comporti univocamente la volontร di rinunciare alla proprietร .
Le conseguenze processuali
Se la ricostruzione, sul piano del diritto sostanziale, รจ del tutto convincente, meno chiara, sul piano processuale, รจ la conclusione per cui un ricorso che recasse la sola domanda risarcitoria sarebbe inammissibile โin quanto essa si porrebbe al di fuori dello schema legale tipico previsto dalla leggeโ. Piuttosto, deve dirsi che la domanda risarcitoria eventualmente proposta non comporta alcun trasferimento di proprietร e non fa venir meno lโobbligo restitutorio, salvo che non sia accompagnata da un apposito negozio idoneo a trasferire la proprietร .
La stessa Plenaria, del resto, non โesclude che il giudice possa, nondimeno, ove ne ricorrano i presupposti fattuali, accogliere la domandaโ risarcitoria in quanto โa ben vedereโ essa โal pari delle altre domande che contestino la validitร della procedura espropriativa, consiste essenzialmente nellโaccertamento di tale illegittimitร e nella scelta del conseguente rimedio tra quelli previsti dalla leggeโ.
ร precisato, poi, che la scelta di effettuare o meno lโacquisizione ex art. 42 bis cit. compete solo all’amministrazione che ha il potere-dovere di effettuare la relativa valutazione. In mancanza di una determinazione in merito, si potrร attivare il rimedio del silenzio ex art. 117 c.p.a. e, qualora sia nominato il commissario ad acta (tanto in sede di cognizione quanto in quella di ottemperanza), questi potrร emanare, in luogo dellโamministrazione, il provvedimento di acquisizione.
Coerentemente con quanto precede, รจ, invece, escluso che il giudice, in sede di legittimitร , possa emanare pronunce che determinino lโeffetto acquisitivo.