๐๐ ๐ฉ๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฅ๐ ๐๐ข ๐๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐๐๐ฅ ๐๐ ๐ ๐๐ง๐ง๐๐ข๐จ ๐๐๐๐: Rapporto tra illegittimitร urbanistica e autorizzazione commerciale
Rapporto tra illegittimitร urbanistica e autorizzazione commerciale
T.A.R. Campania, sez. III, n. 04453 del 4 settembre 2019
#tipicitร #attisanzionatori #agibilitร
Il Comune adotta un provvedimento di divieto di prosecuzione dellโattivitร di somministrazione di alimenti e bevande in quanto i locali non sono conformi alla normativa edilizia e risultano privi di un valido certificato di agibilitร .
Il T.A.R. afferma che la mera illegittimitร urbanistica dellโimmobile non puรฒ essere sanzionata con la chiusura dellโattivitร commerciale in quanto โin base allโart. 7 della CEDU, prima ancora dellโart. 1 della legge n. 689 del 1981, tutte le misure di carattere punitivo sono dominate dal principio di legalitร , che comporta come corollario anche la tassativitร delle conseguenze afflittive che devono essere preventivamente previste dalla legge a fronte della commissione di illecitiโ.
La reazione dellโordinamento alla mancanza di un valido titolo edilizio consiste nellโadozione dei provvedimenti tipici con cui la legge sanziona le violazioni urbanistico-edilizie (es. artt. 27, 31, 33 che prevedono la demolizione dei manufatti abusivi) e non, quindi, nellโemanazione dei diversi provvedimenti che sanzionano le irregolaritร nello svolgimento di una determinata attivitร commerciale sottoposta a un regime autorizzativo.
Peraltro, se lโimmobile risulta essere privo dellโagibilitร (il cui presupposto รจ la legittimitร edilizia del manufatto), esso non potrร essere utilizzato, circostanza che lo rende inidoneo allโesercizio di unโattivitร di somministrazione di alimenti e bevande: la prosecuzione dellโattivitร andrร , in simili ipotesi, vietata in ogni caso.
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โฆper giurisprudenza costante e condivisa, il titolo abilitativo allโesercizio di unโattivitร commerciale presuppone la regolaritร urbanistico-edilizia dei locali interessati (cfr., ex multis, questa Sezione, sentenza 29 febbraio 2016, n. 347).
Nondimeno, la chiusura di un esercizio commerciale in attivitร non puรฒ essere considerata come una sanzione per le irregolaritร urbanistiche contestate, le quali hanno per converso un sistema repressivo specifico che regola, per ciascuna tipologia di illecito, i presupposti, le modalitร applicative, i destinatari, gli effetti ed anche eventualmente le possibilitร di sanatoria.
Va infatti considerato che, in base allโart. 7 della CEDU, prima ancora dellโart. 1 della legge n. 689 del 1981, tutte le misure di carattere punitivo sono dominate dal principio di legalitร , che comporta come corollario anche la tassativitร delle conseguenze afflittive che devono essere preventivamente previste dalla legge a fronte della commissione di illeciti.
Diversamente, la chiusura dellโesercizio conseguente alla realizzazione di abusi edilizi potrebbe colpire unicamente soggetti diversi dai destinatari della pertinente sanzione edilizia ovvero potrebbe comportare effetti palesemente sproporzionati qualora la pertinente sanzione fosse di carattere meramente pecuniario.
Vero รจ, invece, che la chiusura dellโesercizio rappresenta una conseguenza necessitata non tanto rispetto alle irregolaritร urbanistico-edilizie in sรฉ, quanto piuttosto al riscontro della non conformitร con i parametri urbanistici tali da renderle il locale incompatibile con la continuazione dellโattivitร commerciale ed in generale con il suo utilizzo, abitativo o produttivo che sia.