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Sรฌ alla fideiussione omnibus se l’obbligazione รจ condizionale

Cass. civ., sez. II, Sent. n. 31194 del 28 novembre 2019

#fideiussioneomnibus #oggetto #condizionale #futura

Lโ€™art. 1938 c.c. prevede: โ€œla fideiussione puรฒ essere prestata anche per un’obbligazione condizionale o futura con la previsione, in questo ultimo caso, dell’importo massimo garantitoโ€.

La norma, come modificata dall’art. 10, l. 17 febbraio 1992 n. 154, ha inteso ovviare al risalente dibattito circa la validitร  della cd. fideiussione omnibus, riferibile a imprecisate obbligazioni future; molti interpreti sostenevano, infatti, che tale contratto di garanzia fosse nullo per indeterminatezza dellโ€™oggetto. La previsione codicistica, in questโ€™ottica, costituisce il contemperamento legislativo tra la fisiologica indeterminatezza dellโ€™oggetto e lโ€™utilitร  e la diffusione di una simile operazione negoziale che รจ, quindi, consentita purchรฉ si indichi lโ€™importo massimo garantito.

Nel caso specifico, tuttavia, la fideiussione รจ ritenuta valida anche in mancanza di tale previsione poichรฉ lโ€™obbligazione garantita (fornitura di lenticchie) si presentava condizionale e non semplicemente futura; la norma, infatti, riferisce lโ€™obbligo di prevedere lโ€™importo massimo alle sole obbligazioni future (โ€œin questโ€™ultimo casoโ€).

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La Corte d’Appello non ha fatto corretta applicazione dell’art.1938 c.c. che prevede la necessitร  di indicare l’importo massimo garantito nel caso in cui il fideiussore garantisca l’adempimento di obbligazioni future. Il collegio intende dare continuitร  al seguente principio di diritto: ยซ L’art. 1938 c.c. prevede la necessitร  di indicare l’importo massimo garantito solo nel caso in cui il fideiussore garantisca l’adempimento di obbligazioni future, non anche di quelle condizionali, come si evince dal chiaro riferimento letterale contenuto nella citata disposizione, come modificata dall’art. 10 della I. n. 154 del 1992. Tale interpretazione trova conforto nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale sulla legittimitร , o meno, della fideiussione cd. “omnibus”, estesa, cioรจ, a tutte le obbligazioni del debitore garantito derivanti da future operazioni, della cui legittimitร  si dubitava con riguardo all’indeterminabilitร  dell’oggetto della fideiussione, cui si รจ posto un contemperamento con l’obbligo, previsto a pena di nullitร , della precisazione dell’importo massimo garantitoยป Sez. 1, Sent. n. 2492 del 2017). In tale occasione si รจ precisato che il testo dell’art. 1938 c.c. non consente altra interpretazione, in quanto una volta affermata la possibilitร  di garantire con la fideiussione anche -obbligazioni condizionali o future”, fa seguire la precisazione (aggiunta dall’art.10 della legge n.154/1992) “con la previsione, in questo ultimo caso, dell’importo massimo garantito”: ove “quest’ultimo caso” non puรฒ che corrispondere alla seconda delle due ipotesi considerate, quella per l’appunto di garanzia per obbligazioni future. Ciรฒ del resto trova apprezzabile spiegazione considerando la genesi del citato art.10 della legge 154, che scaturisce dal dibattito dottrinale e giurisprudenziale in ordine alla legittimitร , o non, della fideiussione c.d. omnibus, cioรจ estesa a tutte le obbligazioni del debitore garantito derivanti da future operazioni bancarie (cfr. ad es. Cass.n.1101/95), della cui legittimitร  si dubitava con riguardo alla indeterminatezza ed indeterminabilitร  dell’oggetto della garanzia fideiussoria. Indeterminatezza alla quale con la norma stessa si รจ inteso porre un contemperamento con l’obbligo, a pena di nullitร  della fideiussione, della precisazione dell’importo massimo garantito.

Nel caso di specie, l’obbligazione principale relativa al pagamento della fornitura di lenticchie non poteva considerarsi, al momento della fideiussione, obbligazione futura ma solo condizionata al perfezionarsi del contratto di fornitura che la ricorrente doveva stipulare con una ditta terza per conto della A***, al fine di formare i “pacchi dono” natalizi..

La **, infatti, nella missiva precisa che la fatturazione del pagamento della fornitura deve avvenire alla ditta terza e che la banca ne รจ garante. Ne consegue che l’obbligazione assunta dalla ** nei confronti della Sapori ***non era indeterminata quanto al suo oggetto, ma solo condizionata alla stipula del contratto cui la garanzia era preordinata.

ย Merita censura pertanto l’aver ritenuto nulla la fideiussione per mancanza dell’indicazione dell’importo massimo garantito, come imposto dall’art.1938 che, come si รจ detto, trova la sua ratio nella esigenza di porre rimedio alla indeterminatezza della garanzia che il fideiussore va ad assumere a suo carico in caso di fideiussione c.d. omnibus, laddove, nel diverso caso in esame, la garanzia fideiussoria non faceva riferimento a indeterminate obbligazioni future ma ad una ben precisa e determinata operazione commerciale per la fornitura di lenticchie.