๐‹๐š ๐ฉ๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฅ๐š ๐๐ข ๐๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐๐ž๐ฅ๐ฅโ€™๐Ÿ๐Ÿ ๐ ๐ž๐ง๐ง๐š๐ข๐จ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐ŸŽ: Il Consiglio di Stato sulle condizioni per la disapplicazione regolamentare

Il Consiglio di Stato sulle condizioni per la disapplicazione regolamentare

Consiglio di Stato, sez. II, Sent. n. 219 del 09 gennaio 2020

#disapplicazione #regolamento #ambito

La pronuncia si inserisce nella โ€œtensioneโ€ tra la possibilitร  di impugnare il regolamento innanzi al giudice amministrativo e quella di disapplicarlo a opera dello stesso giudice.

La tesi piรน risalente escludeva la disapplicazione del regolamento in quanto si riteneva che la contestazione della sua illegittimitร  dovesseessere veicolata attraverso il sistema della doppia impugnativa (tanto dellโ€™atto applicativo quanto del regolamento) e culminare, eventualmente, in una pronuncia costitutiva di annullamento erga omnes.

La giurisprudenza prevalente ammette, invece, che il regolamento possa essere disapplicato quale manifestazione del potere del giudice di risolvere le antinomie tra norme:nel caso in cui il regolamento applicato nellโ€™emanazione del provvedimento contrasti con la norma primaria che regola la medesima materia, il giudice dovrร  applicare la legge e disapplicare, quindi, il regolamento (cd. disapplicazione normativa).

La Sentenza precisa che tale possibilitร  sussiste nella misura in cui il regolamento e la legge siano in contrasto rispetto alla regula iuris applicata nel caso concreto (per lโ€™emanazione dello specifico provvedimento) e non, invece, nel caso in cui il contrasto tra norma primaria e norma secondaria riguardi profili diversi. Qualora il possibile contrasto sia relativo al sistema delle competenze in base al quale รจ stato adottato lโ€™atto impugnato, ma non ai suoi specifici presupposti applicativi, il regolamento andrร  impugnato espressamente e non si potrร  dar corso alla disapplicazione.

***

La disapplicazione, da parte del giudice amministrativo, della norma secondaria di regolamento ai fini della decisione sulla legittimitร  del provvedimento amministrativo impugnato รจ uno strumento per la risoluzione delle antinomie tra fonti del diritto che trova fondamento nel principio della graduazione della forza delle diverse fonti normative tutte astrattamente applicabili e, pertanto, presuppone, come giร  chiarito da questo Consiglio (ex ceteris, C.d.S., sez. VI, 5 gennaio 2015, n.1), che il precetto contenuto nella norma regolamentare si ponga in contrasto diretto con quello contenuto in altra fonte di grado superiore.

Quando lโ€™atto impugnato si riflette con esiti opposti (conformitร /difformitร  rispetto al parametro normativo) in disposizioni di forza differente che siano lโ€™una di norma primaria e lโ€™altra di norma secondaria, il giudice che รจ chiamato a giudicare della legittimitร  di un provvedimento conforme al regolamento ma in contrasto con la norma primaria, o viceversa, deve dare prevalenza a questโ€™ultima, in ragione della gerarchia delle fonti.

Tutto ciรฒ presuppone unโ€™effettiva antinomia tra fonti rispetto alla posizione dellaย regola iurisย che costituisce il parametro di valutazione della legittimitร  del provvedimento amministrativo impugnato e non un contrasto qualsiasi tra la legge ed il regolamento, per cui questโ€™ultimo possa essere illegittimo sotto un altro e diverso profilo (come puรฒ essere nel caso di disposizioni regolamentari che vadano soltantoย praeter legem: C.d.S., sez. VI, 29 maggio 2008, n. 2536; ovvero in quello dellโ€™attribuzione della competenza funzionale tra diverse amministrazioni: C.d.S., sez. VI, n. 1 del 2015 cit.), nel quale ultimo caso si verte, invece, di un vizio dellโ€™atto normativo regolamentare al cui rilievo รจ funzionale lโ€™ordinario sistema impugnatorio (C.d.S., sez. VI, n. 1 del 2015 cit.; sez. V, 3 febbraio 2015, n. 515).

Nel caso in esame non ricorre un conflitto fra disposizioni di rango diverso che debba essere risolto attraverso la disapplicazione della disposizione regolamentare antinomica rispetto alla normativa primaria, trattandosi della prospettazione di un contrasto tra disposizione primaria e disposizione secondaria che non riguarda il precetto normativo a monte del provvedimento impugnato in primo grado, ma il sistema delle competenze e, segnatamente, la possibilitร  per il regolamento edilizio di un comune munito di piano regolatore, quale quello di ***, di attribuire alla Commissione edilizia la funzione di adottare pareri anche in merito al valore architettonico, al decoro e allโ€™ambientazione delle opere nonostante ciรฒ, in tesi, non sarebbe stato consentito dallโ€™art. 33 della legge urbanistica, lร  dove questโ€™ultimo rimetteva allo stesso regolamento edilizio lo stabilire disposizioni in tema di altezze, distacchi ed aspetto dei fabbricati, nonchรฉ disciplinare, in via generale, le caratteristiche dei tipi di costruzione su ogni area fabbricabile e la formazione di complessi edilizi di carattere unitario.