๐๐ ๐ฉ๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฅ๐ ๐๐ข ๐๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐๐๐ฅ ๐ ๐ ๐๐ง๐ง๐๐ข๐จ ๐๐๐๐: L’impugnabilitร dei chiarimenti resi in sede di ottemperanza
L’impugnabilitร dei chiarimenti resi in sede di ottemperanza
#๐จ๐ญ๐ญ๐๐ฆ๐ฉ๐๐ซ๐๐ง๐ณ๐ #๐๐ก๐ข๐๐ซ๐ข๐ฆ๐๐ง๐ญ๐ข #๐ข๐ฆ๐ฉ๐ฎ๐ ๐ง๐๐๐ข๐ฅ๐ข๐ญ๐ฬ ๐.๐๐. ๐๐๐ง๐ญ๐๐ง๐ณ๐ ๐ง. ๐๐๐๐ ๐๐๐ฅ ๐๐ ๐๐ข๐๐๐ฆ๐๐ซ๐ ๐๐๐๐
Il C.G.A. rende unโinteressante decisione in merito ai rimedi esperibili avverso le ordinanze rese dal giudice dellโottemperanza in sede di chiarimenti ai sensi degli artt.112 co. 5 e 114 co. 7 c.p.a.
Lโesperienza insegna che alcune di esse sono meramente ordinatorie (relative, ad esempio, ai termini, alle modalitร concrete di esecuzione della Sentenza o a questioni decise in via interinale e destinate, pertanto, a essere superate dal provvedimento decisorio; esse sono revocabili e reiterabili), mentre altre hanno una funzione propriamente decisoria (es. impossibilitร di attingere a determinate somme del patrimonio dellโente onde pagare un debito scaturente da una sentenza passata in giudicato).
Ebbene, nel primo caso, si tratta di provvedimenti non impugnabili, mentre, nel secondo caso, di provvedimenti impugnabili con lโordinario rimedio dellโappello non essendo previsto il rimedio del reclamo al medesimo giudice contro i provvedimenti del giudice dellโottemperanza (la Sentenza afferma che il reclamo deve sempre essere espressamente previsto dalla legge trattandosi di un rimedio โnominatoโ).
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Quanto ai rimedi esperibili, la circostanza che il giudice adito si pronunci su una istanza di chiarimenti del commissarioย ad acta, che non รจ in senso proprio una azione di ottemperanza, non significa che il rimedio esperibile sia il reclamo, come sostiene lโappellante. Il reclamo al medesimo giudice costituisce, infatti, un rimedio โnominatoโ ed รจ ancorato a presupposti ben individuati: ha per oggetto โgli atti del commissarioย ad actaโ e non i provvedimenti del giudice dellโottemperanza. Contro gli atti del giudice dellโottemperanza sono previste le impugnazioni, delle parti o dei terzi, ovviamente se ed in quanto siano atti โdecisoriโ. Se sono meramente โordinatoriโ non sono impugnabili, se non unitamente alla decisione finale (Cons. St., sez. IV, n.2141/2018).
In particolare va rilevato, con specifico riferimento alla appellabilitร o meno della decisione di chiarimenti resa ai sensi dellโart. 112, comma 5, c.p.a., che appare decisivo accertare, volta per volta, quale sia il contenuto effettivo del provvedimento (indipendentemente dalla veste formale di ordinanza o sentenza) adottato dal Giudice in sede di ottemperanza e, segnatamente, in occasione della risposta a chiarimenti da chiunque, ausiliario o parte, richiesti.
Secondo il Consiglio di Stato (sez. IV, n. 2641/2018), ferma restando la regola generale della impugnabilitร di tutte le decisioni rese dal giudice di primo grado in sede di ottemperanza (il c.p.a. che non ha previsto, in parte qua, alcuna ipotesi di inappellabilitร ), vale anche per le decisioni rese ai sensi dellโart. 112 comma 5 c.p.a. il principio secondo cui non sono appellabili le statuizioni rese in primo grado nellโambito di un giudizio di ottemperanza che, essendo prive di natura decisoria definitiva, abbiano effetti meramente esecutivi e dunque sostanzialmente ordinatori.
Si tratta di un orientamento pienamente condivisibile, coerente con i principi frequentemente affermati dalla Corte di Cassazione (ss. uu. n. 2610/2017) circa la non impugnabilitร , salvo che non sia diversamente disposto dalla legge, dei provvedimenti non decisori e comunque non definitivi.
Tali sono quei provvedimenti che hanno indole meramente esecutiva, โsempre revocabili, reiterabili e soprattutto destinati ad essere cristallizzati solo con la sentenza che chiudeย definitivamente il giudizio di esecuzione, questa si certamente appellabileโ (Cons. St., sez. IV, n. 1759/2018).
Ciรฒ posto, nella fattispecie in oggetto, il giudice, nel rispondere a una richiesta di chiarimenti formulata dal commissarioย ad acta, ha interpretato il giudicato da eseguire, sicchรฉ ha reso un provvedimento decisorio. Il rimedio รจ in conseguenza di ciรฒ lโappello, non essendo previsto il rimedio del reclamo al medesimo giudice contro i provvedimenti del giudice dellโottemperanza.