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Consumazione del reato di riciclaggio

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Corte di Cassazione, sez. II, Sentenza n. 44853 del 5 novembre 2019

Il delitto di riciclaggio ex art. 648 bis c.p. punisce, fra lโ€™altro, le โ€œaltre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa dei beni o delle utilitร โ€ provenienti, appunto, da delitti non colposi; in merito a tale fattispecie, la giurisprudenza non รจ giunta a una soluzione univoca circa la sua natura di reato a consumazione anticipata o meno.

Lโ€™adesione allโ€™uno o allโ€™altra tesi รจ rilevante in tema di configurabilitร  del tentativo.

La prima teoria, che ritiene il reato โ€˜a consumazione anticipataโ€™, esclude la rilevanza dellโ€™evento attribuendola alla sola condotta (de commettere atti diretti a ostacolare lโ€™identificazione). Essa รจ punita a prescindere dallโ€™insorgenza di un effettivo ostacolo allโ€™identificazione della provenienza del bene: il tentativo non sarร  configurabile poichรฉ la mera commissione di simili atti integrerร  il reato nella forma consumata.

Per la seconda teoria, il reato si consuma quando il bene viene effettivamente privato dei segni che lo contraddistinguono come di provenienza delittuosa.

In particolare, se qualcuno รจ sorpreso nellโ€™atto di rimuovere targa e numero identificativo di un veicolo rubato, solo per la seconda teoria รจ rilevante, ai fini della consumazione del reato, che tali segni distintivi del veicolo siano o meno stati effettivamente rimossi: in caso contrario (es. poichรฉ il numero identificativo non รจ stato ancora abraso o completamente rimosso dal veicolo), il reato sarร  punibile a titolo di tentativo. La prima teoria, invece, ritiene che il reato si sia consumato tanto in un caso quanto nellโ€™altro.

La Corte opta per la prima teoria, circostanza che, tuttavia, non sembra assumere un rilievo assorbente nel caso di specie in quanto la norma richiede che gli atti in questione siano tali da semplicemente โ€œostacolareโ€ lโ€™identificazione della provenienza delittuosa del bene e lโ€™imputato aveva giร  rimosso taluni segni identificativi del veicolo (circostanza che, di per sรฉ, ostacola lโ€™identificazione della provenienza del bene).

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Si deve dare atto al riguardo che la giurisprudenza sul punto di questa Corte di legittimitร  circa il momento di consumazione del reato di riciclaggio non รจ univoca.

La problematica nasce per effetto del testo dell’art. 648-bis cod. pen. che, nel descrivere le azioni che consentono di ritenere integrato il predetto reato, dopo avere indicato le condotte di sostituzione o trasferimento di denaro, beni od altre utilitร  provenienti da delitto non colposo, cosรฌ testualmente recita: ยซovvero compie in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosaยป.

Proprio in relazione a quest’ultimo tipo di condotta sorge il problema di comprendere se sia possibile – e se del caso in che termini – configurare il tentativo atteso che non รจ facile immaginare quali possano essere in concreto degli atti idonei diretti a sostituire in modo da ostacolare, posto che l’idoneitร  ad ostacolare caratterizza la condotta rilevante ai fini della consumazione.

Sul punto, in occasione dell’esame di una vicenda nella quale l’imputato era stato sorpreso dalla Polizia Giudiziaria nell’atto di smontare un’autovettura di provenienza furtiva questa Corte ha rilevato che ยซRisponde del delitto consumato e non tentato di riciclaggio il soggetto sorpreso dalla polizia giudiziaria nell’atto di smontare un’autovettura rubata, in quanto l’art. 648 bis cod. pen. configura un’ipotesi di reato a consumazione anticipataยป (Sez. 2, n. 5505 del 22/10/2013, dep. 2014, Lumicisi, Rv. 258340). In motivazione, la Corte ha giustificato l’indicata natura del reato sulla scorta dell’espressione contenuta nell’art. 648 bis “operazioni in modo da ostacolare l’identificazione della … provenienza” che non indica un evento etiologicamente connesso alla condotta, ma descrive le caratteristiche dell’atto punibile.

In senso contrario, si pongono perรฒ altre decisioni secondo le quali ยซrisponde del delitto tentato di riciclaggio il soggetto sorpreso dalla polizia giudiziaria nell’atto di smontare un motociclo, in quanto la fattispecie di cui all’art. 648-bis cod. pen., nella vigente formulazione, non รจ costruita come delitto a consumazione anticipataยป (Fattispecie nella quale le operazioni di smontaggio delle diverse componenti del veicolo erano state interrotte prima che si determinasse la perdita della connessione con i dati identificativi del mezzo) (Sez. 2, n. 55416 del 30/10/2018, Caruso, Rv. 274254; in senso conforme: Sez. 2, n. 1960 del 11/12/2014, dep. 2015, Pileri, Rv. 262506; Sez. 5, n. 17694 del 14/01/2010, Errico, Rv. 247220).

Ritiene l’odierno Collegio di aderire al primo degli indicati orientamenti osservando che comunque i principi evidenziati devono essere necessariamente collegati ai fatti concreti di volta in volta sottoposti a giudizio. Nel caso in esame risulta dalla ricostruzione dei fatti emergenti dalla sentenza di merito, sul punto non contestata dall’odierno ricorrente, che all’atto dell’intervento della polizia giudiziaria “il mezzo era privo di targa e di documenti, oltre che parzialmente smontato nella parte anteriore; i pezzi appena smontati erano ancora in terra”. L’imputato aveva quindi giร  manomesso varie parti del veicolo rubato e le relative targhe, condotta quest’ultima che, unitamente all’alterazione dei numeri di serie del telaio costituisce atto tipico di “riciclaggio” (nella forma consumata) essendo giร  intervenuta una separazione fisica tra il veicolo inteso nella sua completezza funzionale ed alcuni pezzi dello stesso (in particolare la targa) indubbiamente idonei ad identificarne la provenienza ed il fatto che fossero in corso ulteriori operazioni di smontaggio di altri pezzi del veicolo non consente comunque una retrocessione della condotta a mero livello di tentativo. In punto di diritto deve solo essere ricordato che รจ ormai consolidata la giurisprudenza di legittimitร  sulla riconducibilitร  al delitto di cui all’art. 648-bis cod pen. delle operazioni di cancellazione dei dati identificativi di veicolo o parti di esso nonchรฉ di manomissione di pezzi di esso, da rendere irrecuperabilmente ignota la loro origine (Sez. 2, n. 44305 del 25/10/2005, Rv. 232770), costituenti – queste – tipiche attivitร  di riciclaggio e ciรฒ vale anche nel caso di rimozione o sostituzione della targa (ex multis: Sez. 2, n. 56391 del 23/11/2017, Quattrocchi, Rv. 271553). In sostanza, si ha riciclaggio ogniqualvolta si pongono in essere operazioni in modo da ostacolare l’identificazione della provenienza del bene, attraverso una attivitร  che, con riferimento al caso dei veicoli, impedisce il collegamento delle stesse con il proprietario che ne รจ stato spogliato, in ciรฒ distinguendosi dal delitto di ricettazione.

A ciรฒ si aggiunge l’osservazione che per la configurabilitร  del reato la norma non รจ necessario che sia efficacemente “impedita” la tracciabilitร  del percorso del bene provento di reato, ma รจ sufficiente anche che essa sia solo “ostacolata” (Sez. 2, n. 26208 del 09/03/2015, Steinhauslin, Rv. 264369) L’azione di smontare le singole componenti meccaniche di un veicolo rubato, cannibalizzandolo – e, come detto, nel caso in esame di avere “giร ” smontato alcuni pezzi identificativi del veicolo stesso – integra quindi la violazione dell’art. 648-bis c.p. nella forma consumata.