๐๐ ๐ฉ๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฅ๐ ๐๐ข ๐๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐๐๐ฅ ๐๐ ๐๐ข๐๐๐ฆ๐๐ซ๐ ๐๐๐๐: Responsabilitร amministratori in house e Corte dei Conti
Responsabilitร amministratori in house e Corte dei Conti
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Corte di Cassazione, SS.UU. civili, ord. n. 32608 del 12 dicembre 2019
La Corte di Cassazione illustra le condizioni per lโattribuzione alla giurisdizione della Corte dei conti del giudizio di responsabilitร sugli amministratori delle societร in house anche alla luce delle norme del T.U. sulle societร partecipate (TUSP).
La giurisdizione contabile circa la responsabilitร degli amministratori e dei dipendenti degli enti pubblici richiede due elementi: uno soggettivo, che attiene alla natura pubblica del soggetto ente od amministrazione al quale l’agente sia legato da un rapporto di impiego o di servizio; l’altro oggettivo, che riflette la qualificazione pubblica del denaro o del bene oggetto della gestione nell’ambito della quale si รจ verificato l’evento, fonte di responsabilitร .
La Corte chiarisce, altresรฌ, che lโindividuazione dei due elementi non richiede un contesto del tutto pubblicistico essendo sufficiente che si stiano perseguendo le finalitร proprie dellโamministrazione pubblica, pur con strumenti di diritto privato, e che il rapporto di servizio puรฒ non coincidere con un vero e proprio rapporto di impiego: รจ sufficiente che il soggetto/ente esterno venga incaricato di svolgere, nellโinteresse della P.A. e con risorse pubbliche, un attivitร per conto dellโamministrazione (ad es., nel caso di concessione o in virtรน di altri rapporti contrattuali o, comunque, di titoli โ anche atipici โ che consentano di svolgere lโattivitร in questione).
Tuttavia, nel caso in cui ci si trovi di fronte a societร partecipate, sottoposte in gran parte al regime privatistico e dotate di autonomia patrimoniale, la giurisdizione spetta al giudice ordinario salvo che non sia configurabile un danno alla partecipazione (la soluzione giurisprudenziale รจ stata confermata dal TUSP, v. lโart. 12 del d.lgs. 175/2016).
Le societร in house, come stabilito dallo stesso art. 12 del TUSP, fanno eccezione a questa regola in quanto la forma societaria non muta la sostanza di un fenomeno in cui la societร opera come unโarticolazione dellโente pubblico partecipante (per i requisiti dellโin house, stabiliti a partire dalla nota Sentenza Teckal della C.G.U.E., v. lโart. 5 d.lgs. 50/2016); gli amministratori delle societร in house, coerentemente con tale ricostruzione, rispondono di danno erariale, sottoposto alla giurisdizione della Corte dei conti.
La Corte passa, quindi, a esaminare il caso di una societร in house dellโENPAM (Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri), fondazione senza scopo di lucro e con personalitร giuridica di diritto privato.
La Corte rileva che la fondazione, oltre a svolgere una finalitร pubblicistica qual รจ quella previdenziale: รจ sottoposta alla vigilanza del Ministero del Lavoro che conserva penetranti poteri di controllo; รจ soggetta al controllo della Corte dei conti; รจ organismo di diritto pubblico ai fini dellโapplicazione della normativa in tema di appalti; รจ ricompresa nel conto consolidato delle amministrazioni pubbliche; ha il potere di esigere i contributi comโรจ proprio degli enti previdenziali. Cionondimeno, le Sezioni Unite attribuiscono un rilievo dirimente alla natura di ente privato della fondazione che โcome tale si presenta allโesternoโ ed รจ esclusa dal novero delle pubbliche amministrazioni. Conseguente a una simile conclusione, รจ quella secondo cui lโin house di un soggetto privato non puรฒ essere considerato alla pari di una societร in house di un soggetto pubblico di talchรฉ la responsabilitร dei suoi amministratori deve ritenersi soggetta al regime privatistico e, in quanto tale, compresa nella giurisdizione del G.O.
La Corte, pur dando atto tanto della rilevanza delle finalitร perseguite e del concreto esplicarsi dellโattivitร ai fini della sottoposizione dei singoli enti al regime pubblicistico, regime che, quindi, ben puรฒ esplicarsi nei confronti di soggetti formalmente privati (si pensi alla nozione di organismo di diritto pubblico) quanto della connessa liquiditร della nozione di ente pubblico ormai โfunzionale e cangianteโ, applica un criterio rigidamente formale per regolare il riparto in rapporto a un ente che presenta numerosi tratti di pubblicitร come sopra descritti.
Una simile linea interpretativa, peraltro, non รจ nuova e giร ha trovato applicazione, fra lโaltro, in tema di assunzioni operate dalle societร partecipate (lโattribuzione giurisprudenziale della relativa giurisdizione al G.O., ha trovato conferma nel TUSP, v. lโart. 19 co. 4 del d.lgs. 175/2016), ma continua a suscitare perplessitร rispetto a enti dotati di poteri pubblici (prelievo dei contributi previdenziali) e sottoposto per molti aspetti a un regime amministrativo.