๐๐ ๐ฉ๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฅ๐ ๐๐ข ๐๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐๐๐ฅ ๐๐ ๐๐ข๐๐๐ฆ๐๐ซ๐ ๐๐๐๐: L’atto amministrativo informatico: l’algoritmo e il procedimento amministrativoย
L’atto amministrativo informatico: l’algoritmo e il procedimento amministrativoย
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La pillola di diritto del 16 dicembre 2019
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Consiglio di Stato, sez. VI, Sent. n. 8472 del 13 dicembre 2019
Nel caso in cui la decisione (relativa a una procedura di mobilitร ) sia assunta in maniera automatizzata, mediante lโapplicazione di un algoritmo, va garantita la piena conoscibilitร dei criteri utilizzati; รจ, inoltre, necessario che la decisione sia imputabile a un centro decisionale amministrativo (organo competente) e che essa non sia basata unicamente sul processo automatizzato. Nel processo decisionale รจ, infatti, doveroso che intervenga un contributo umano capace di controllare o di smentire la decisione automatica.
Il Consiglio di Stato, con questa importante decisione, afferma una serie di principi in merito alla cd. decisione amministrativa automatizzata.
In particolare, si afferma che:
-) le decisioni automatizzate devono essere incoraggiate, in particolare per le procedure seriali o standardizzate, poichรฉ utili a migliorare lโefficienza e la neutralitร delle decisioni con correlativo miglioramento della qualitร dei servizi resi;
-) tali obiettivi, peraltro, sono riferibili anche allโattivitร discrezionale, specie di tipo tecnico (evidentemente, si tratterร di uno dei casi di predeterminazione/autovincolo allโesercizio della discrezionalitร );
-) la legge 241/1990 sul procedimento amministrativo, concepita ben prima che avesse luogo la cd. rivoluzione digitale, non รจ applicabile in modo โrigido e meccanicoโ allโattivitร amministrativa algoritmica;
-) tuttavia, lโutilizzo di procedure informatizzate non puรฒ essere motivo di elusione dei princรฌpi che conformano il nostro ordinamento e che regolano lo svolgersi dellโattivitร amministrativa e la conformitร alla legge dellโazione amministrativa va sempre dimostrata anche sul piano tecnico;
-) in tal senso, assumono un rilievo fondamentale: a) la piena conoscibilitร a monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati; b) lโimputabilitร della decisione allโorgano titolare del potere, il quale deve poter svolgere la necessaria verifica di logicitร e legittimitร della scelta e degli esiti affidati allโalgoritmo;
-) una simile conclusione viene raggiunta anche allโesito della ricognizione della normativa comunitaria e, in particolare, degli artt. 13, 14 e 22 del reg. UE 679/2016 (dati personali) i quali prevedono che: il titolare del trattamento dei dati debba dare notizia dellโ โesistenza di un processo decisionale automatizzatoโ; in tal caso, debbano essere fornite ย โinformazioni significative sulla logica utilizzata, nonchรฉ l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessatoโ; la decisione โche produca effetti giuridiciโ su di una persona fisica non puรฒ essere โbasata unicamente sul trattamento automatizzatoโ;
-) lo stesso principio di legalitร impone che la scelta sia imputabile al titolare del potere autoritativo, con conseguente individuazione di chi assume la responsabilitร della decisione.