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Elementi per la ricostruzione delle tracce del parere di civile
Traccia:
L’imprenditore individuale Tizio si rivolge alla Societร Gamma affinchรฉ la stessa acquisti un macchinario che รจ in vendita presso il negozio gestito da Caio e glielo conceda poi in locazione finanziaria.
Il contratto di Leasing viene stipulato e prevede il pagamento, a carico dell’utilizzatore Tizio, della complessiva somma di 60.000 euro, suddivisa in rate mensili di 1000 euro ciascuna. Contestualmente, la societร Gamma e il fornitore stipulano un patto di riacquisto in forza del quale Caio, in caso di risoluzione per inadempimento del contratto di leasing e a seguito di apposita richiesta da parte della societร Gamma, si obbliga a riacquistare il bene a un prezzo prestabilito.
Nel corso del rapporto contrattuale, perรฒ, Tizio non paga le ultime 10 rate pattuite. Caio, pur consapevole di non esservi tenuto e per evitare di essere costretto a riacquistare un bene che, in quanto usato, ha ormai perso gran parte del suo valore commerciale, decide di provvedere lui stesso al pagamento dei residui canoni insoluti e versa alla societร concedente la somma di 10.000 euro.
Successivamente Caio cita in giudizio Tizio dichiarando di agire in regresso ai sensi dell’articolo 1950 cc e chiedendo la restituzione della somma, maggiorata degli interessi legali dalla data del pagamento.
Tizio, ricevuta la notificazione dell’atto di citazione, si rivolge ad un legale per un consulto. Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga un parere motivato illustrando le questioni sottese al caso in esame e indicando la linea difensiva piรน utile a tutelare la posizione del proprio assistito.
Parere A)
– Inquadramento generale del leasing;
– distinzione tra leasing operativo e leasing finanziario e, allโinterno di tale categoria, tra leasing traslativo (se il bene conserva alla scadenza del contratto un valore residuo apprezzabile) e leasing di godimento (se la durata del contratto corrisponde alla vita economica del bene), cenni al c.d. โsale and lease backโ (locazione finanziaria di ritorno);
– inquadramento del c.d. patto di riacquisto con cui il venditore del bene destinato alla utilizzazione di un terzo si sia obbligato a riacquistare il bene stesso in caso di inadempimento contrattuale da parte del terzo fruitore:
a) teoria che qualifica il patto come negozio di garanzia accessoria personale a tutela del credito della societร concedente il leasing in caso d’inadempimento dell’utilizzatore; in tale ipotesi il pagamento dell’importo stabilito, dovuto indipendentemente dalla consegna e dall’esistenza stessa dei beni oggetto del leasing, non viene in rilievo nella sua valenza corrispettiva di prezzo d’acquisto, ma nella sua funzione di sostitutivo dell’adempimento dell’utilizzatore;
b) teoria che individua nel patto la causa propria di un contratto di compravendita subordinato alla condizione sospensiva dellโinadempimento dellโutilizzatore, in cui il prezzo pattuito costituisce mero corrispettivo della cessione del bene e non in funzione del finanziamento erogato allโutilizzatore (sentenze della Corte di Cassazione n. 7870/95 e n. 9050/95);
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. III, n. 412/2017) costituisce accertamento di fatto stabilire se nel patto di riacquisto sia da ravvisare un negozio di garanzia ovvero una nuova vendita; il relativo accertamento condotto dal giudice di merito รจ insindacabile in sede di legittimitร ove sia correttamente motivato.
Applicazione al caso in esame.
Il patto di riacquisto stipulato da Caio con la societร gamma prevedeva lโimpegno del primo a versare, quale corrispettivo, un prezzo prestabilito; si trattava quindi di un importo non commisurato allโentitร del finanziamento sottostante allโacquisto del bene oggetto di leasing ma, verosimilmente, al valore venale residuo del bene al tempo in cui si รจ verificato lโinadempimento. In altri termini, l’obbligazione di pagamento della somma di danaro si pone in rapporto di corrispettivitร con il riacquisto della proprietร del bene in precedenza venduto.
Di conseguenza, appare preferibile la qualificazione del patto di riacquisto come connotato da una causa alienandi, con conseguente inoperativitร delle disposizioni codicistiche in materia di fideiussione di cui allโart. 1950 c.c..
L’imprenditore edile Caio, venuto a conoscenza che l’amico Sempronio ha intenzione di ristrutturare l’appartamento in cui abita, si dichiara disponibile a eseguire personalmente i lavori all’uopo necessari e predispone un preventivo per il complessivo importo di 45000 euro. Sempronio, ricevuto brevi manu il preventivo, vi appone a penna alcune modifiche, indicando il corrispettivo di 35000 euro e precisando che i lavori avrebbero dovuto iniziare entro il 15 novembre 2019 e avrebbero dovuto concludersi entro il 31 gennaio 2020. Lo stesso Sempronio riconsegna poi a Caio il documento cosรฌ modificato. Dopo alcuni giorni, in data 10 ottobre 2019, Caio invia a Sempronio una email, regolarmente ricevuta dal destinatario, con la quale dichiara di accettare le nuove condizioni e si rende disponibile ad iniziare i lavori giร dal 18 ottobre.
Con successiva email del 15 ottobre 2019, Sempronio comunica, perรฒ, di voler annullare la propria commissione e invita Caio a non dare avvio alle opere.
Qualche tempo dopo, perรฒ, Sempronio riceve una lettera da parte di Caio, nella quale questi, lamentando l’inadempimento agli obblighi contrattuali, chiede la corresponsione della somma di 35000 euro a titolo di ristoro del danno conseguente alla mancata esecuzione del contratto.
Sempronio si rivolge dunque ad un legale per conoscere quale posizione assumere nei confronti dell’altrui pretesa creditoria.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Sempronio, rediga un parere motivato, illustrando le questioni sottese al caso in esame e indicando la linea difensiva piรน utile a tutelare la posizione del proprio assistito.
Parere B)
Parere diritto civile
– inquadramento generale: il contratto, elementi essenziali (accordo, causa, oggetto, forma) ed accidentali (condizione, termine, modo);
– la formazione del contratto in generale, i negozi preparatori, proposta, accettazione e loro revoca, avvio dellโesecuzione del contratto (art. 1327 โ 1328 c.c.);
– responsabilitร precontrattuale da recesso ingiustificato dalle trattative; criteri di quantificazione del danno (teoria tradizionale dellโinteresse negativo commisurato alle spese sostenute per partecipare alle trattative e perdita di occasioni alternative; Cass. Civ. n. 31188/2019);
– minuta o puntuazione: atto privo ex se di efficacia contrattuale vincolante in quanto diretto a documentare in via ricognitiva lo stato delle intese precontrattuali raggiunto dalle parti, in vista della successiva stipulazione dalla quale nascerร il vincolo negoziale ai sensi degli articoli 1321 e 1372 c.c.;
– distinzione tra:
a) la c.d minuta o puntuazione di clausole: documenti che contengono intese parziali in ordine al futuro regolamento d’interessi;
b) minuta o puntuazione completa di clausole: documenti che predispongano con completezza un accordo negoziale in funzione preparatoria del medesimo;
– diversitร di regime probatorio tra le due fattispecie, in quanto, nel secondo caso, la parte che intenda dimostrare che non si tratti di un contratto concluso ma di una semplice minuta con puntuazione completa di clausole deve superare la presunzione semplice di avvenuto perfezionamento contrattuale, in virtรน del principio secondo cui anche un documento dimostrante con completezza un assetto negoziale puรฒ essere soltanto preparatorio di un futuro accordo, una volta dimostrata l’insussistenza di una volontร attuale di accordo negoziale (Cass. Civ. n. 7857/1997);
– costituisce accertamento riservato all’apprezzamento del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimitร , se non per vizio di motivazione, valutare se l’intesa raggiunta abbia ad oggetto un vero e proprio regolamento definitivo del rapporto ovvero un documento con funzione meramente preparatoria di un futuro negozio; per tale valutazione, ben puรฒ il giudice far ricorso ai criteri interpretativi dettati dall’art. 1362 c.c. e segg., i quali mirano a consentire la ricostruzione della volontร delle parti, operazione che non assume carattere diverso quando sia questione, invece che di stabilirne il contenuto, di verificare anzitutto se le parti abbiano inteso esprimere un assetto d’interessi giuridicamente vincolante, dovendo il giudice accertare, al di lร del “nomen iuris” e della lettera dell’atto, la volontร negoziale con riferimento sia al comportamento, anche successivo, comune delle parti, sia alla disciplina complessiva dettata dalle stesse, interpretando le clausole le une per mezzo delle altre (Cass. Civ. n. 14006/2017; 2720/2009);
Applicazione dei criteri illustrati al caso in esame.
Il documento accettato dallโimprenditore Caio costituisce un mero atto preparatorio, segnatamente un preventivo di spesa o โpuntuazione di clausoleโ, attestante intese parziali su corrispettivo, inizio e fine dei lavori; non risultano esplicitati ulteriori elementi essenziali dellโaccordo (es. modalitร di esecuzione dellโopera, pagamento del corrispettivo, definizione di acconti, saldi, etc.) o espressioni idonee ad evidenziare in modo univoco, il sorgere del reciproco sinallagma contrattuale. Pertanto, non appare configurabile alcuna responsabilitร per inadempimento rispetto ad un contratto che, per lโappunto, non risulta concluso.
Va poi esclusa la responsabilitร precontrattuale del committente Sempronio per recesso ingiustificato dalle trattative; questi ha infatti comunicato di voler annullare la commissione prima della data indicata in sede di puntuazione per lโavvio dellโesecuzione e, pertanto, va esclusa lโapplicabilitร dellโart. 1328 c.c. (โLa proposta puรฒ essere revocata finchรฉ il contratto non sia concluso. Tuttavia, se l’accettante ne ha intrapreso in buona fede l’esecuzione prima di avere notizia della revoca, il proponente รจ tenuto a indennizzarlo delle spese e delle perdite subรฌte per l’iniziata esecuzione del contrattoโ). In ogni caso lโeventuale risarcimento per danni conseguenti al recesso ingiustificato dovrebbe essere commisurato alle spese sostenute per partecipare alle trattative e nella perdita di occasioni alternative, quindi non potrebbe corrispondere allโimporto che lโappaltatore percepirebbe in caso di integrale esecuzione dei lavori.