๐๐ ๐ฉ๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฅ๐ ๐๐ข ๐๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐๐๐ฅ ๐๐ ๐ง๐จ๐ฏ๐๐ฆ๐๐ซ๐ ๐๐๐๐:La Cassazione sulla funzione dell’assegno divorzile
La Cassazione sulla funzione dell’assegno divorzile
Cassazione n. 27771 del 30 ottobre 2019 sulla funzione dell’assegno divorzile (conf. SS.UU. 18287 dellโ11 luglio 2018):
Nella commisurazione dell’assegno non ha (piรน) valore dirimente il tenore di vita endoconiugale, ma il ruolo e il contributo fornito dal coniuge economicamente piรน debole alla formazione del patrimonio familiare e personale degli ex coniugi.
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Il riconoscimento dellโassegno di divorzio in favore dellโex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede lโaccertamento dellโinadeguatezza dei mezzi dellโex coniuge istante, e dellโimpossibilitร di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dellโassegno.
Il giudizio dovrร essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonchรฉ di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed allโetร dellโavente diritto.
Infatti allโassegno divorzile in favore dellโex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietร , e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dellโautosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensรฌ il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate e senza che la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anchโessa assegnata dal legislatore allโassegno divorzile, venga finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma piuttosto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dallโex coniuge economicamente piรน debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.